L'alienazione di un offetto è un tema delicato e controverso. Non deve assecondare una moda o un gusto personale, né essere motivata da ragioni politiche o economiche. Per procedere a un’alienazione è necessario sottoporre la collezione, sulla base delle linee guida di un concetto di collezione su cui si fonda, a un accurato esame critico, analogo a quello che regola l’acquisizione di nuovi pezzi.
I criteri di scelta che determinano un’alienazione variano secondo il tipo di museo. La possibilità di alienare gli oggetti che appartengono a una collezione dipende in primo luogo dalla struttura organizzativa del museo che li conserva. Alcuni musei sono i proprietari delle loro collezioni e possono decidere autonomamente, mentre per altri, che curano la gestione delle collezioni ma non ne hanno la proprietà, la possibilità di alienare è esclusa.
Un oggetto da alienare dovrebbe essere sempre, in prima istanza, offerto ad altri musei, in modo che rimanga un bene museale e, di conseguenza, accessibile al pubblico. Nel caso in cui non incontri l’interesse di nessun’altro museo o istituzione pubblico, l’oggetto da alienare è libero di essere destinato ad altro uso. Esso può essere ad esempio integrato in una collezione di riserva, che permette di concedere prestiti senza condizioni speciali, o essere utilizzato nell’ambito della comunicazione, della pratica “hands on” o a scopo dimostrativo. Eventualmente può servire per sostituire parti di altri oggetti in collezione. Se la cessione a instituzioni pubbliche non dovessero dare risultati e se la normativa lo consente, il museo è libero di vendere l’oggetto. A tale scopo è preferibile un’asta, per prevenire, anche in questo caso, conflitti d’interesse. I proventi della vendita di oggetti della collezione dovranno essere impiegati per il miglioramento della collezione stessa, preferibilmente mediante nuove acquisizioni.
Pubblicazione AMS
Alienazione. Raccomandazioni e strumenti orientativ